Fondata su una bugia?

   

Alcune considerazioni in margine sull’articolo 1 della nostra Costituzione alla luce del saggio di Gustavo Zagrebelsky "Fondata sul lavoro".

 

   Cos’è un diritto? Si può ritenere che un diritto - in senso soggettivo, ovvero proprio di un soggetto, di un individuo, di un cittadino - sia quel potere che una comunità, attraverso le sue istituzioni, e quindi attraverso quel complesso di norme che va a costituire il <<diritto oggettivo>>, conferisce a un individuo o a un gruppo d’individui rispetto ad altri individui, gruppi d’individui o all’intera collettività e alle sue istituzioni.       

  Questi diritti soggettivi possono essere stabiliti sulla base della natura (ma in questo caso si apre il dibattito su da chi essi debbano essere stabiliti e riconosciuti, e per quali ragioni), o su un’abitudine, o su un accordo o contratto (più o meno razionalmente giustificati rispetto a uno scopo). Nel linguaggio comune si parla anche del <<diritto del più forte>> e in questo caso il diritto si fonderebbe solo su una prerogativa personale, la forza specifica di un individuo.

 

   A parte quest’ultimo caso, il godimento di qualche diritto implica che esso sia garantito da qualcun altro, o da qualcos’altro; per esempio, da un’istituzione abbastanza autorevole sotto il profilo politico o giuridico da poter tutelare chi ne è detentore. Nel caso di un diritto costituzionale, s’intende che il suo godimento sia garantito dalla Costituzione attraverso le istituzioni dello Stato, che avrebbe appunto anche l’obbligo di rendere effettivi i diritti stabiliti dalla stessa Costituzione attraverso leggi con essi coerenti.

   Non è tuttavia evidente che alla Costituzione italiana si possa attribuire questa caratteristica per tutti i diritti in essa contemplati. Non tutti i diritti di cui in essa si parla sono infatti ritenuti pienamente attuabili, e questa circostanza la differenzia da molte altre Carte costituzionali.

   Secondo Stefano Rodotà, per esempio, “il diritto è un apparato simbolico che struttura un’organizzazione sociale anche quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate”.

   In effetti, si tratta esattamente di quanto accade con l’articolo 1 della nostra Costituzione che, com'è noto, recita come segue: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

   Quest’espressione, <<fondata sul lavoro>>, è stata interpretata in diversi modi, ma quello forse oggi prevalente è succintamente riassumibile con le parole che si trovano sulla copertina di un libro di Gustavo Zagrebelsky –Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1- uscito per Einaudi nel 2013: “Unico tra i diritti, il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i principî fondamentali della Costituzione. La politica deve essere condizionata al lavoro e non il lavoro alla politica. È bene ribadirlo, oggi, mentre è in corso il rovesciamento di questo rapporto”.

  Secondo Zagrebelsky, “quello che, all’inizio della storia, era criterio di discriminazione dalla vita politica – l’essere lavoratore – è diventato fondamento della vita comune, della res publica. È diventato il principio dell’inclusione” (p. 13). La formula “fondata sul lavoro” è dunque “pregnante” e “tutto sarebbe vano se il lavoro, il bene-lavoro, non fosse un diritto e fosse invece una semplice eventualità, oppure una concessione, un favore da parte di chi può disporre. Come si potrebbe <<fondare la Repubblica>> su un’eventualità, un favore e non su un diritto? Infatti,unico tra i diritti, il diritto al lavoro è esplicitamente enunciato tra i <<principi fondamentali>> della Costituzione. Ma che genere di diritto è?” si chiede Zagrebelsky? (p. 39). E risponde: “È chiaro che non si tratta d’uno dei diritti che i giuristi chiamano <<perfetti>>, diritti che il titolare può far valere in giudizio, nei confronti dell’obbligato, per ottenere il riconoscimento dell’obbligazione del secondo verso il primo e la sua condanna in caso d’inadempimento. Nulla di tutto ciò. L’accesso al lavoro deriva dall’equilibrio tra domanda e offerta sul <<mercato del lavoro>>, una condizione che a sua volta dipende da numerosi fattori d’ordine economico e sociale e non certo, primariamente, giuridico. Non esiste legge, non esiste tribunale al quale il lavoratore possa appellarsi per ottenere un <<posto di lavoro>> (p. 40).

  Sebbene non sia un diritto perfetto, questo non significa che esso sia solo “un’aspirazione che la Costituzione retoricamente denomina diritto”. La stessa imperfezione, secondo Zagrebelsky, potrebbe in effetti essere rilevata anche in altri diritti, “anch’essi previsti dalla Costituzione, che pure non possono essere fatti valere davanti a un tribunale: il diritto alla salute, all’Istruzione, alla Previdenza sociale, ad esempio; o anche il diritto di formarsi una famiglia, di potersi permettere un’abitazione. Ma chi oserebbe oggi dire che questi <<diritti di giustizia>> non sono diritti? Che riguardano i pochi che se li possono permettere e che, gli altri, peggio per loro o ci pensi la beneficienza o la provvidenza? Negare loro la qualifica di diritti significherebbe negare valore alle pretese che li riguardano” (p. 41).

  Il paragone proposto dall’autore non è però convincente: se infatti, per esempio, qualche dirigente scolastico dovesse rifiutare - in maniera del tutto arbitraria o per qualche ragione discriminatoria - di accettare a scuola uno studente, o il direttore di un ospedale decidere che non venga prestato soccorso ad una persona che ha subito un incidente perché non dispone di un conto corrente in grado di far fronte ai costi delle cure necessarie, sia il dirigente scolastico sia quello dell’ospedale verrebbero meno a un obbligo di legge e verrebbero sottoposti a giudizio. La stessa cosa non avviene però se qualche cittadino si trova ad essere disoccupato perché non ci sono aziende disposte ad assumerlo: in questo caso, infatti, nessun industriale che gli rifiutasse l’assunzione verrebbe per questo sottoposto a giudizio, così come non verrebbe sottoposto a giudizio un qualsiasi imprenditore che si vedesse costretto a licenziare i suoi operai essendo obbligato a chiudere la sua industria per una prolungata carenza di ordinativi.

  Questa differenza è riconducibile a quanto giustamente osserva lo stesso Zagrebelsky: “non esiste legge, non esiste tribunale, al quale il lavoratore possa appellarsi per ottenere un <<posto di lavoro>>” (p. 40). La possibilità di lavorare dipende infatti dalla domanda di lavoro e da fattori di ordine economico che il datore di lavoro non è in grado di garantire, per cui egli non può essere obbligato ad assumere e può trovarsi in condizione di dover licenziare.

   Un posto di lavoro può essere garantito, come di fatto è stato garantito, solo in quei regimi politici in cui lo Stato è l’unico datore di lavoro, quali l’Unione sovietica o, fino a qualche tempo fa, la Repubblica cinese. Una simile garanzia sarebbe in teoria possibile fornirla anche in uno Stato liberaldemocratico, ma solo qualora l’offerta di lavoro da parte dello Stato non entrasse in conflitto con l’attività della libera impresa e l’azione della concorrenza, condizione questa che sino ad oggi non si è mai rivelata attuabile. In un’economia di mercato, infatti, lo Stato non può garantire la piena occupazione senza alterare gli equilibri della concorrenza e non può per questo creare impresa in tutti quei settori in cui l’azione della concorrenza è ritenuta efficace per migliorare l’offerta di beni e servizi ai cittadini.

   Per queste ragioni essenziali il diritto al lavoro non può essere considerato un <<diritto perfetto>> all’interno di una Repubblica democratica così come intesa dalla nostra Costituzione. Ma se il lavoro non è un diritto perfetto, secondo Zagrebelsky e per altri costituzionalisti esso è tuttavia un diritto, tanto che la Repubblica potrebbe e dovrebbe renderlo effettivo, come si afferma nell’articolo 4, così da conferire davvero a tutti i cittadini pari dignità sociale, come si afferma nell’articolo 3, e trasformare in questo modo una democrazia formale in una sostanziale. Ma se lo Stato democratico non è in grado di farsi datore di lavoro fino al punto di poter garantire un lavoro a tutti, come si può sperare che un tale diritto <<imperfetto>> divenga un effettivo diritto, ovvero un diritto perfezionato grazie alla sua attuazione?

  Quest’impossibilità per lo Stato di garantire un diritto ai suoi cittadini potrebbe costituire il motivo per cui in Italia sono in molti a sostenere che la Costituzione non sia stata mai applicata. In effetti, non essendoci mai stata in Italia una situazione di piena occupazione, il diritto al lavoro non è stato mai garantito a tutti. Che lo sia stato per alcuni, o per molti, non significa infatti che lo sia stato in misura parziale, ma solo che non è stato mai attuato per tutti, e quindi, poiché tutti i cittadini godono per la nostra Costituzione degli stessi diritti, che non è stato mai reso attuale. In ogni caso, con la formulazione dell’articolo 1, e con i successivi articoli 3 e 4, non si è garantita un’occupazione mediamente maggiore da quella che è stata realizzata in paesi regolati da Costituzioni che non avevano niente di simile tra i loro articoli fondamentali. In altri termini, la presenza di simili articoli nella nostra Costituzione non ha inciso in alcun modo sui livelli occupazionali. Dunque, mentre l’istruzione e le cure sanitarie sono state garantite a tutti i cittadini, perché così poteva e doveva essere in quanto <<diritti perfetti>>, il lavoro no, e ciò semplicemente perché così non poteva essere, pur dovendo essere.

  Naturalmente, qualcuno potrebbe sostenere che nemmeno l’istruzione o la sanità sono stati garantite a tutti in misura eguale, e in ciò potrebbe aver ragione, ma esse sono state comunque garantite almeno nella misura minima essenziale a tutti e vi era comunque la disponibilità da parte dello Stato a garantirle. Dunque, gli articoli concernenti il diritto alla salute o all’istruzione sono stati effettivamente attuati ed eventuali lacune nella loro applicazione sono quelle fisiologiche presenti in qualsiasi contesto applicativo di norme.

  Tuttavia, si potrebbe ancora obiettare che alcuni cittadini non hanno potuto pienamente usufruire di qualcuno di questi diritti per la condizione d’indigenza in cui si trovavano a vivere: ad esempio, alcune famiglie hanno, soprattutto in passato, mandato i figli minori a lavorare piuttosto che a scuola, perché c’era bisogno d’integrare il reddito famigliare. Ciò non sarebbe avvenuto direttamente per negligenza dello Stato, quanto per le oggettive e indipendenti difficoltà economiche che sono alla radice dell’indigenza di quelle famiglie. Ma una simile indigenza potrebbe derivare a sua volta dalla non piena attuazione del diritto al lavoro, o dalla non osservanza di qualche altra norma che il lavoro dovrebbe regolare, e quindi dalla mancata realizzazione di un diritto imperfetto, che è imperfetto proprio in quanto si prevedeva fin dall’inizio che potesse non essere realizzato e adeguatamente tutelato. In questo senso, anche il mancato rispetto dei diritti alla salute e all’istruzione, quando si è verificato, sarebbe riconducibile alla mancata tutela del diritto al lavoro.

  Ora, da questa inadempienza si possono trarre due diverse conseguenze: o è la Costituzione a non aver dato buona prova di sé, oppure sono i suoi interpreti politici che non sono stati in grado di attuarla. Ma se qualcuno dovesse ritenere che l’efficacia della Costituzione nell’ottemperare ai suoi stessi ideali fondativi - e quindi, di riflesso, anche il suo il suo valore complessivo - non siano intaccati dalla sua inefficacia applicativa, inefficacia che si è prolungata dalla sua entrata in vigore sino ad oggi, allora se ne dovrebbe concludere che coloro i quali avrebbero dovuto vigilare sulla sua corretta applicazione, e quindi in primo luogo tutti Presidenti della Repubblica, non avrebbero fatto bene il loro mestiere, e anzi potrebbero essere considerati come traditori della stessa Costituzione.

   Poiché questa incapacità, negligenza, o mala fede di tanti illustri Presidenti della Repubblica, primi ministri, giudici costituzionali o parlamentari per un periodo di tempo così lungo sembra piuttosto improbabile, anche alla luce del chiarissimo spessore morale e intellettuale di tanti di loro, quest’ipotesi sembra decisamente la meno probabile.    

   Dunque, risulta invece più probabile che sia vera la prima ipotesi, ovvero che l’origine e la causa di questa difficoltà attuativa risieda proprio nel dettato costituzionale. Non essendo lo Stato né l’unico né il principale datore di lavoro, non può garantire l’effettiva attuazione di quel diritto al lavoro effettivamente, per quanto <<imperfettamente>>, garantito dalla Costituzione, e quindi nemmeno il passaggio da una democrazia formale a una sostanziale quale è da essa auspicato. Il mancato conseguimento di quest’obiettivo essenziale può poi indurre molti cittadini a non credere più né nella democrazia né nella Costituzione, perché una costituzione democratica che non sia stata applicata un solo giorno dalla sua entrata in vigore risulta in effetti ben poco credibile.

   Le cose sarebbero potute forse andare diversamente e questa conseguenza non sarebbe stata ineludibile se si fossero usate categorie meno impegnative, se non si fosse – come proposto da La Pira, Fanfani e Moro per poter addivenire ad un compromesso credibile e accettabile con Togliatti e Nenni – prescelta quella generica e ambigua espressione che è “fondata sul lavoro” (vedi appendice).

  Fin dall’epoca della sua discussione nell’Assemblea Costituente, il testo costituzionale suscitò accese discussioni e persistenti riserve, e ciò soprattutto perché fu da molti ritenuto in molte parti poco chiaro, ambiguo o generico, frutto di un compromesso ideologico in nome del quale si era cercata una sintesi impossibile tra opposte concezioni dello Stato e della società, sintesi impossibile che poteva essere risolta solo mediante espedienti retorici.

   Certo, i padri costituenti fecero benissimo a fare ciò che fecero, perché era necessario dare una nuova Costituzione al Paese e perché i criteri da loro adottati e il testo su cui fecero convergere i loro voti erano probabilmente gli unici che potessero permettere di trovare un accordo tra tutte le componenti di quel variegato fronte antifascista che aveva partecipato alla Resistenza; ma dopo tanti anni quelle impellenti esigenze di allora sono venute meno ed oggi si potrebbe guardare a quel testo con maggior obiettività e spirito critico, senza temere per questo di far crollare o veder smentire i valori morali e politici cui quella Costituzione s’ispirava.

  Già durante i lavori dell’Assemblea costituente e subito dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione vi furono varie critiche contro di essa. Queste furono espresse, con varietà di accenti e per le ragioni più diverse, da personalità come Benedetto Croce, Arrigo Cajumi, Alfonso Tesauro, Luigi Sturzo e Arturo Carlo Jemolo, che la riteneva piena di espressioni che poco avevano di giuridico e che considerava lo Statuto albertino, al suo cospetto, un bell’esempio di chiarezza e serietà.

   Piero Calamandrei – che ne fece poi un bellissimo e argomentato elogio durante una lezione agli studenti milanesi nel 1955, un anno prima della morte - formulò uno dei giudizi più pertinenti e ironici quando sostenne che “per compensare le forze di Sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di Destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa”. Lo stesso Calamandrei parlò poi di un compromesso tra “latino e russo”, mentre l’ex Presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti disse che la Costituzione era stata il frutto di un compromesso tra “catechismo e dialettica marxista”.

   Ma su tutti si distingue il giudizio senz’appello di Gaetano Salvemini: in una lettera del 1947 all’amico Ernesto Rossi scrisse: «Ho letto il progetto della nuova costituzione. È una vera alluvione di scempiaggine. I soli articoli che meriterebbero di essere approvati sono quelli che rendono possibile emendare o prima o poi questo mostro di bestialità…».

   È interessante che un giudizio così perentorio sia stato fornito da uno dei più rigorosi e autorevoli storici italiani del Novecento, nonché da uno dei più rappresentativi esponenti del liberalsocialismo. Non sono infatti i valori cui la costituzione si è ispirata ad essere soprattutto in questione, ma specialmente la loro precisazione e formulazione. Le istanze morali e politiche fatte proprie dal dettato costituzionale possono essere ritenute per lo più ancor oggi valide, ma forse bisognerebbe riformularle in modo da non dare più a nessuno motivo di dubitare della loro effettiva realizzazione.

   In un’epoca in cui gli effetti della globalizzazione rendono sempre più problematico il conseguimento delle finalità racchiuse nel testo costituzionale, questo compito potrebbe e dovrebbe essere sempre più intrapreso dalla politica, ma Zagrebelsky giustamente osserva che anche la politica sembra sempre più impotente nel regolare i rapporti economici e sociali in modo da garantire a tutti il godimento pieno dei diritti previsti dalla Costituzione, e che questi sembrano dipendere sempre più direttamente da un contesto economico globalizzato (cfr. p. 55-56).

   Ma se poco o nulla può in questo contesto la Politica, ancor meno può la Costituzione, la cui mancata attuazione per così lungo tempo rischia anzi di generare un’ulteriore dose di disillusione e di sfiducia nella politica. S’imporrebbe dunque maggiore chiarezza nel suo testo e nel suo impianto categoriale anche per evitare nuove ondate di sfiducia nelle istituzioni democratiche.

In effetti, anche durante la discussione dell’articolo 1 in seno all’Assemblea Costituente c’erano già stati alcuni tentativi in tal senso. Gli onorevoli Rodinò e Coppa, ad esempio, avevano proposto la formula seguente: «Lo Stato italiano ha ordinamento repubblicano, democratico, parlamentare, antitotalitario. Suo fondamento è l'unità nazionale; sua meta la giustizia sociale; sua norma la libertà nella solidarietà umana» (vedi appendice).

Sebbene non si ravvisino in una tale formulazione controindicazioni di ordine valoriale e politico rispetto agli ideali democratici, e nemmeno rispetto a quelli della sinistra democratica, tale proposta non venne accettata, e non venne accettata proprio perché in essa la giustizia sociale era solo una meta e perché non si parlava del lavoro come di un <<fondamento>>. Se giustizia e solidarietà sono solo dei fini si ammette infatti implicitamente che essi possano non essere realizzati, almeno completamente o in tempi brevi. Se invece si <<fonda>> la Repubblica democratica sul lavoro, e si asserisce che il lavoro è un diritto, si impegna la Costituzione a realizzarlo. Il fatto poi che un tale diritto non sia affatto realizzabile, perché <<diritto imperfetto>>, diventa secondario, perché anche come semplice impegno per tutta l’attività legislativa futura esso può condizionarla in maniera decisiva o comunque rilevante, e influenzare nel contempo l’opinione dei cittadini in merito alle politiche economiche dei vari governi, come attesta ancora oggi il fatto che, percependo l’incongruenza tra il dettato costituzionale e la sua applicazione, sono in molti a considerare la nostra costituzione come <<tradita>> e a invocarne l’attuazione nei modi che a loro sembrano più congrui.

Ma proprio questa circostanza può avere conseguenze deleterie per la stessa democrazia, perché se una Costituzione non è stata mai applicata in circa settant’anni tutta la classe politica che ha governato il Paese è imputabile di tradimento della Costituzione e la Democrazia accusabile di essere una democrazia solo formale e non sostanziale. La conseguenza di un simile giustificato atteggiamento è che in molti possano trarre la conclusione di trovarsi all’interno di uno Stato solo apparentemente democratico, così da non sentirsi più vincolati dalle norme che dalla Costituzione sarebbero dovute discendere in maniera conseguente. Ma questa coerenza non è stata di fatto possibile, perché essendo fondata su dei diritti <<imperfetti>, che lo Stato non era in grado di tutelare, si sono innescate un’incoerenza e un’ambiguità tali da mettere in discussione, agli occhi di molti cittadini, la legittimità stessa della nostra Democrazia.

    La legittimità, infatti, non può prescindere dalla credibilità, e questa non può fondarsi né su incongruenze logiche né su espedienti retorici. Soprattutto, non può fondarsi su bugie. Ora, proprio di una bugia parlò Piero Calamandrei durante la seduta del 4 Marzo 1947 (vedi appendice). La bugia non riguarda direttamente l’articolo 1, ma l’articolo 31. In realtà Calamandrei si riferisce a quello che diverrà nel testo definitivo della Costituzione l'articolo 4, ma che in quella fase della discussione era numerato diversamente. Come vedremo tra breve, da quell’intervento si può ricavare una conseguenza più complessiva che concerne tutto l’impianto costituzionale.

  Una simile conseguenza potrebbe essere illustrata immaginando che Oblómov – il protagonista del romanzo omonimo di Ivan Gonciarov -  presenti all’Italia una domanda di cittadinanza. Il'ja Il'ič Oblomov - come è noto agli amanti della letteratura, e di quella russa in particolare - è un proprietario terriero (la sua tenuta conta circa trecentocinquanta anime) che dorme molto e non fa praticamente nulla. Trascorre le sue giornate sdraiato su un divano all’interno di un soggiorno cha ha l’aspetto di una camera trasandata e sporca ed è assistito dal suo fedele servo Zachar, anche lui piuttosto pigro e indolente, che lo aiuta a vestirsi e ogni tanto lo esorta ad alzarsi dal letto e ad uscire. Oblomov lo asseconda di rado. Ogni tanto si siede appoggiandosi alla tavola per controllare la contabilità della sua modesta rendita. Abita a San Pietroburgo e non sembra avere particolari vocazioni. Ha pochissimi amici e un’anima innocente, che lo contraddistingue come uno dei più bei personaggi della letteratura dell’Ottocento. La sua peculiare pigrizia induce il suo amico più caro, Andréj Ivanovič Stolz, a coniare il termine <<oblomovismo>>, poi passato alla storia.

L’ozioso Il'ja Il'ič Oblómov, prototipo di ogni pigrizia, non potrebbe in effetti divenire cittadino italiano dopo un’attenta disanima dell’articolo 31, quale si può ricavare dal brano che segue, riportato nell’intervento di Calamandrei che abbiamo menzionato (leggibile in appendice):“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ma c'è anche un dovere del lavoro, e infatti il capoverso dice che ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività: dunque diritto di lavorare ma anche dovere di lavorare”.

  Ora, dicevamo, se Oblomov richiedesse la cittadinanza italiana, magari perché innamorato del cibo e del clima del nostro paese, la sua domanda potrebbe essere, almeno in un primo momento, rifiutata, perché di certo il richiedente non avrebbe alcuna inclinazione a svolgere alcuna attività lavorativa, né alcuna volontà di farlo. Tuttavia, in base all’ultima parte dell’argomentazione di Calamandrei, questa conclusione può essere rovesciata, perché anche Oblomov, come qualsiasi altro ozioso che viva di rendita, potrebbe pur sempre svolgere una <<funzione>> pur non volgendo alcuna <<attività>>.

  Infatti, in base all’articolo 4 della nostra Costituzione potrebbero essere ammessi tra i cittadini che godono di diritti politici anche coloro che non svolgono alcuna attività, purché svolgano una <<funzione>>, e poiché in base all’articolo in oggetto ognuno può dedicarsi - come ricorda Calamandrei - alla funzione che meglio corrisponde alle proprie possibilità e alla propria scelta, essi hanno preferito la funzione di non lavorare, e quindi hanno pieno diritto di cittadinanza nella Repubblica Italiana... Si noti che in quest'articolo c'è un ultimo capoverso il quale dice che «l'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici»; ora - continua Calamandrei - questo è un capoverso che non corrisponde a verità: quale è infatti la sanzione di questo capoverso? Per l'esercizio dei diritti politici non è detto affatto in nessun altro articolo, né in nessuna legge elettorale, che sia condizione l'esercizio di un'attività o di una funzione. Ecco intanto qui una di quelle disposizioni in cui a ben guardare si annida una... (come la devo chiamare?) sì, una bugia; perché non è vero che l'adempimento di questo dovere sia condizione per l'esercizio dei diritti politici.

  Ecco, appunto, una <<bugia>>, perché l’unica funzione che Oblomov potrebbe svolgere sarebbe semplicemente quella di esistere, e di esistere nella sua peculiare maniera di farlo, con tutta la sua inerme e pigra innocenza. Ora, per la stessa ragione per cui è stata una bugia lo scrivere che il lavorare fosse un dovere, è stata una bugia lo scrivere che il lavoro fosse anche un diritto, perché come non sono previste sanzioni per chi non dovesse rispettare quel dovere, non ne sono state previste per chi non dovesse tutelare il diritto di ogni cittadino di avere un lavoro. Viceversa, niente e nessuno è obbligato a tutelare un simile diritto, così come si dovrebbe invece fare con qualsiasi diritto nel senso pieno del termine, ovvero con qualsiasi <<diritto perfetto>>. Sul fatto che quello <<al lavoro>> non lo sia, mentre si dice che pur imperfettamente lo è, si fonda la bugia su cui si fonda la Costituzione.

 

 

 

 

 

Appendice – alcuni momenti salienti della discussione intorno all’articolo 1

 

   L’onorevole Giorgio La Pira propose, il 16 Ottobre 1946, nella riunione della prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, la formula seguente: «Il lavoro è il fondamento di tutta la struttura sociale, e la sua partecipazione, adeguata negli organismi economici, sociali e politici, è condizione del nuovo carattere democratico». Durante la riunione successiva della stessa Sottocommissione, il 18 ottobre, Togliatti propose invece la seguente definizione: «Lo Stato italiano è una Repubblica di lavoratori». La formulazione di La Pira gli sembrava infatti  inadeguata perché gli pareva più una “constatazione di fatto” che “una affermazione politica di volontà del legislatore”.

La discussione ruotò poi intorno a cosa dovesse intendersi per <<lavoro>>. Su questo termine, durante la seduta del 18 Ottobre 1946, il liberale Luciferodisse le formulazioni proposte da Togliatti e da La Pira erano più adatte ad essere inserite in un preambolo che non a formare oggetto di un articolo della Costituzione. Secondo Lucifero sul termine «lavoro» si era giunti ad un punto di intesa chiarendo che determinate attività, anche di tipo <<contemplativo>>, dovevano essere considerate come socialmente utili. Tale punto di intesa era però soltanto formale ed il disaccordo era rimasto nella sostanza. Era stato raggiunto l'accordo sul termine «lavoro», mentre il disaccordo restava totale quando si parlava di «lavoratori», quasi che tale termine non venisse da «lavoro». L’onorevole Togliatti non sarebbe mai giunto a considerare un monaco - che pur svolgeva un'attività contemplativa – come uno che compie un lavoro utile per la società, equiparandolo quindi a un autentico lavoratore.

Per l’onorevole Lucifero un dirigente d'azienda, un agrario o un consigliere di una società anonima erano dei lavoratori, e lo sarebbero sempre stati all’interno di un regime capitalistico, dove tutti coloro che partecipano alla produzione sono di fatto «lavoratori, dal presidente del consiglio di amministrazione fino all'ultimo usciere della società. Stabilito il principio che tutti sono lavoratori, in quanto uomini, il lavoro, inteso come manuale, non doveva quindi considerarsi preminente sugli altri fattori della produzione. Perciò non poteva dichiararsi d'accordo circa la formulazione proposta, perché avrebbe approvato un principio contrario alla sua concezione ugualitaria, che era la base di tutto il suo credo politico.

Più in generale, Lucifero osservò che il testo proposto faceva sorgere in più punti seri dubbi circa le singole formule, nel senso cioè che ciascuno poteva dare a ciascuna di esse una interpretazione adeguata alle proprie ideologie e convinzioni politiche. La Costituzione invece avrebbe dovuto contenere formule che consentissero una sola interpretazione; prima di tutto perché soltanto così il futuro legislatore avrebbe potuto legiferare su di una sicura base, e in secondo luogo perché una Costituzione democratica avrebbe dovuto dare alle minoranze la garanzia e la sicurezza di poter liberamente vivere e svilupparsi, proprio in quanto minoranze di uno Stato democratico.

Per l’insieme di queste ragioni avrebbe quindi votato contro, perché riteneva la formula adottata anticostituzionale, poco chiara, involuta e lesiva di quelli che possono essere domani gli interessi della democrazia italiana.

Al termine della discussione, fu posto in votazione l'articolo proposto dall'onorevole Togliatti con gli emendamenti suggeriti da lui e dall'onorevole La Pira: «Il lavoro e la sua partecipazione concreta negli organismi economici sociali e politici è il fondamento della democrazia italiana».L’articolo fu approvato con 12 voti favorevoli, 1 astenuto e 2 contrari.

   Nella riunione del 28 ottobre 1946, la Sottocommissione tornò a discutere l’articolo 1 e Togliatti ripropone la formulazione “Repubblica di lavoratori”. Moro propose allora con successo una mediazione che venne approvata a fine seduta: «Lo Stato italiano è una Repubblica democratica. Essa ha per suo fondamento il lavoro e la partecipazione concreta di tutti i lavoratori all’organizzazione economica, sociale e politica del Paese».

   La discussione proseguì poi il 22 gennaio 1947, quando si riunì in seduta plenaria la Commissione per la Costituzione (o “dei 75”) e Togliatti ripropose senza successo la sua formulazione. Due giorni dopo, il 24 gennaio, la Commissione approvò il testo seguente: «L’Italia è una Repubblica democratica. La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese». Successivamente, il 22 marzo, Fanfani e Moro presentarono l’emendamento che venne poi effettivamente approvato: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».

   All’interno di questa articolata e prolungata discussione, ci sono però tre interventi che ci sembrano particolarmente esemplificativi per comprendere come già allora circolassero alcune ben motivate e assolutamente rilevanti: si tratta degli interventi dell’onorevole Lelio Basso, utile in particolare per comprendere meglio cosa s’intendesse in quel cotesto con l’espressione <<Repubblica democratica di lavoratori>>, di Piero Calamandrei e di Mario Rodinò, un liberaldemocratico appartenente alla lista del <<l’Uomo Qualunque>>.

   Sebbene il terzo sia piuttosto lungo, li riportiamo comunque qui tutti, di seguito e per intero.

 

Intervento di Lelio Basso nella discussione del 28 Novembre 1946.

 

L’onorevole Basso fa osservare che, né da parte comunista né da parte socialista, si è negato il principio democratico, ma si è soltanto detto che esso deve essere specificato secondo le nuove esigenze. Che la forma di democrazia, scaturita dalla Rivoluzione francese fosse già in crisi prima della guerra 1915-18, è una constatazione fatta non soltanto da scrittori socialisti, ma da studiosi appartenenti a tutte le correnti politiche.

Ora il dire che lo Stato italiano è una Repubblica democratica non specifica nulla nei riguardi delle trasformazioni che il concetto di democrazia ha subìto nel corso degli ultimi 150 anni. Invece l'aggiunta proposta dall'onorevole Togliatti afferma un nuovo tipo di democrazia che ha per fondamento il lavoro nelle sue diverse manifestazioni, e sostituisce alla democrazia a base individualistica una democrazia di lavoratori, intendendo per lavoratore colui che converte la sua attività patrimoniale, intellettuale o manuale in un bene sociale. Tale esigenza è talmente sentita da essere non soltanto l'espressione del pensiero socialista, ma anche di altre correnti politiche italiane quali, ad esempio, quelle rappresentate da un partito che ha sentito la necessità di denominarsi: partito democratico del lavoro.

Conclude affermando che l'articolo, per essere costituito armonicamente in tutti i suoi concetti, deve risultare dalla formula dell'onorevole Cevolotto, integrata dalla specificazione «di lavoratori» proposta dall'onorevole Togliatti, nonché dall'aggiunta, proposta dall'onorevole Moro, dell'articolo approvato in sede di rapporti economici.

 

Intervento dell’onorevole Piero Calamandrei del 4 Marzo 1947.

 

Prendo l'articolo 1 che dice questa bellissima cosa: «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro». È una bellissima frase; ma io che sono giurista — questa d'altronde è la mia professione ed ognuno di noi bisogna che porti qui la sua esperienza e le sue attitudini, perché è proprio da questa varietà di attitudini e di esperienze che deriva la ricchezza e la pienezza di questa Assemblea — io come giurista mi domando: quando dovrò spiegare ai miei studenti che cosa significa giuridicamente che la Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro, che cosa potrò dire?

Dovrò forse dire che in Italia la massima parte degli uomini continueranno a lavorare come lavorano ora, che ci saranno coloro che lavorano di più e coloro che lavorano di meno, coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno, coloro che non lavorano affatto e che guadagnano più di quelli che lavorano? Oppure questo articolo vorrà dire qualche cosa di nuovo, vorrà essere un avviamento che ci porti verso qualche cosa di nuovo? Mi accorgo allora che c'è un altro articolo, il 31 (diverrà poi il 4), il quale dice che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per rendere effettivo questo diritto. Ma c'è anche un dovere del lavoro, e infatti il capoverso dice che ogni cittadino ha il dovere ai svolgere un'attività: dunque diritto di lavorare ma anche dovere di lavorare. Debbo pensare che si voglia con ciò imitare quell'articolo della costituzione russa, nel quale è scritto il principio che chi non lavora non mangia? Ma se leggo più attentamente questo capoverso dell'articolo 31, vedo che esso dice precisamente così: «ogni cittadino ha il dovere di svolgere un'attività (e fin qui si intende che parla di lavoro) o una funzione che concorra allo sviluppo materiale o spirituale della società, conformemente alle proprie possibilità e alla propria scelta...» Dunque c'è chi svolge un'attività e c'è chi svolge una funzione. Questa funzione può essere anche una funzione spirituale; sta bene: ammetto che quella dei religiosi sia effettivamente una funzione sociale. Ma io penso a qualche altra cosa; penso agli oziosi, penso a coloro che vivono di rendita, a coloro che vivono sul lavoro altrui. Nella Repubblica italiana, dove c'è il dovere di compiere un'attività o una funzione, coloro che vivono senza lavorare o vivono alle spalle altrui, saranno ammessi come soggetti politici? Ho paura di sì: ho paura che saranno ammessi e che essi diranno che il vivere senza lavorare, il vivere di rendita, non sarà un'attività, ma è certamente una funzione. (Si ride). E siccome ognuno può dedicarsi, dice l'articolo, alla funzione che meglio corrisponde alle proprie possibilità e alla propria scelta, essi hanno preferito la funzione di non lavorare, e quindi hanno pieno diritto di cittadinanza nella Repubblica Italiana... Si noti che in quest'articolo c'è un ultimo capoverso il quale dice che «l'adempimento di questo dovere è condizione per l'esercizio dei diritti politici»; ora questo è un capoverso che non corrisponde a verità: quale è infatti la sanzione di questo capoverso? Per l'esercizio dei diritti politici non è detto affatto in nessun altro articolo, né in nessuna legge elettorale, che sia condizione l'esercizio di un'attività o di una funzione. Ecco intanto qui una di quelle disposizioni in cui a ben guardare si annida una... (come la devo chiamare?) sì, una bugia; perché non è vero che l'adempimento di questo dovere sia condizione per l'esercizio dei diritti politici.

  

 

Intervento dell’onorevole Mario Rodinò del 20 Marzo 1947.

 

Onorevoli colleghi. La prima delle disposizioni che abbiamo in esame risente della preoccupazione di affermare decisamente e sin dall'inizio la democraticità del nuovo Stato italiano. «L'Italia è una Repubblica democratica», si proclama al primo comma. «La Repubblica italiana ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva dei lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», si dichiara nel secondo capoverso. «La sovranità emana dal popolo», aggiunge l'ultimo periodo. Sì, certo, è innegabile che è sulla democrazia che si vuole fondare la nuova Repubblica italiana, ma a noi interessa di stabilire qui, sin dal primissimo rigo di questo primissimo articolo, su quale genere di democrazia avremo il diritto di contare, e la definizione di Repubblica democratica non mi sembra sufficiente ad assegnare e garantire al nuovo Stato italiano quel preciso carattere di democrazia parlamentare che è nel ricordo e nell'attesa del popolo italiano.

La tradizione della democrazia parlamentare italiana trova le sue radici e i suoi titoli di nobiltà nell'entusiasmo e nella probità degli uomini che fecero l'Italia, e l'apice della sua affermazione nel periodo precedente la guerra del 1914; quando la chiarezza e l'onestà delle istituzioni parlamentari italiane permisero che a lungo la nostra moneta, indice della sanità nazionale e della fiducia internazionale, battesse in tutte le Borse e su tutti i mercati del mondo il prezzo ed il valore dell'oro. Il fascismo, irridendo alla meritata sensibilità politica dei nostri avi e rovesciando la libertà e l'indipendenza degli istituti parlamentari, apre la via della rovina alla Patria. Orbene, noi crediamo che per ricostruire questa Patria occorra riattivare l'antica onestà politica e riportare gli istituti parlamentari più che mai aperti ed accessibili ad ogni lavoratore e ad ogni cittadino volenteroso e capace, allo splendore e alla trasparenza di un tempo.

Invero: la migliore tutela degli interessi del popolo scaturisce, naturale e insostituibile, dalla legittima concorrenza esistente fra una maggioranza interessata a bene amministrare per conservarsi il favore popolare, ed una minoranza interessata a rilevare ogni suo errore ed inadempienza allo scopo di carpirle detto favore e sostituirsi ad essa.

L'istituto parlamentare, rispondendo alla doppia funzione di tutelare l'affermazione ed il Governo della maggioranza e l'azione dei diritti delle minoranze, è la sola forma che renda possibile lo svolgimento regolare, nell'interesse del popolo, di questo perenne antagonismo, di questo leale conflitto, di questo giuoco di prestazioni e di controlli.

Perciò, se Repubblica deve significare «Governo di popolo», e quindi, «Governo creato e costituito nell'interesse del popolo», noi abbiamo ragione e diritto di esigere che si specifichi chiaramente e fin dal principio della legge costituzionale che è la democrazia parlamentare, quella che darà forma e vita alla Repubblica italiana. Non è la protezione della maggioranza quella che preoccupa: una maggioranza, se veramente omogenea e concorde (e se non lo è, non è maggioranza), sa tutelarsi da sé.

È la protezione delle minoranze quella che interessa ed è di questo che noi dobbiamo principalmente preoccuparci, affrontando chiaramente e tempestivamente il problema e ricordando la tattica dei comunisti, che guardano alla democrazia come ad un mezzo di conquista e non come ad un fine da conquistare.

Noi, qualunquisti, non possiamo dimenticare che nel discorso pubblicato nell'Unità del 12 gennaio, l'onorevole Togliatti ha dichiarato che democrazia per i comunisti più che tranquillo ed autorevole Governo parlamentare, significa: attività delle masse, delle classi popolari e del popolo ad opera di elementi di avanguardia organizzati dal partito di avanguardia della classe operaia!

Con questo genere di democrazia, attivissima ed organizzata, si giunge precipitosamente a trasferire le decisioni delle libere e serene discussioni del Parlamento, alla corale proclamazione dei sì e dei no, delle adunate obbligatorie e oceaniche.

La differenza fra noi ed i comunisti, nei riguardi dell'istituto democratico, è nel fatto che noi vogliamo basarli, consolidarli e garantirli, questi istituti, per poterli pensare eterni e sicuri, mentre, ad essi, basta crearli ed utilizzarli per quel tanto che serve ai loro fini e non più.

Oggi, come minoranza, anche essi hanno tutto l'interesse di appoggiare ed approvare la nostra democrazia, che alla loro minoranza apre e garantisce tutte le porte, tutto il rispetto e tutte le libertà, e rende possibile la partecipazione al potere ed ogni legittima forma di propaganda e di consolidamento.

Domani, ligi alle teorie marxiste e al loro credo politico, con ragionamenti democraticamente progressivi o progressivamente democratici, potrebbero denunciare la inutilità della permanenza dell'istituto parlamentare, divenuto non producente per essi, e sopprimere, di conseguenza, ogni forma legale di opposizione e di controllo.

L'onorevole Togliatti, nel suo ultimo discorso ci ha preannunciato l'avvento al potere di una nuova classe dirigente.

Non abbiamo nulla in contrario, perché sappiamo che queste sostituzioni sono nelle regole del giuoco democratico, ma crediamo di avere il diritto di sorvegliare ed esigere che l'avvento e la successiva permanenza al potere di questa nuova classe si svolga col pieno e costante rispetto delle formule della democrazia parlamentare e sotto la tutela dell'articolo 50, che riconosce al cittadino il diritto e il dovere di insorgere contro coloro che limitano la sua libertà e i diritti garantitigli dalla Costituzione.

«Il problema della Costituzione è questo: bisogna che quanto è accaduto una volta non possa ripetersi più; il Paese non deve essere più in balìa dei gruppi che dominano, perché detengono i mezzi di produzione, ha dichiarato l'onorevole Togliatti, «ecco perché», ha aggiunto: «si deve formulare una Costituzione antifascista». Anche qui d'accordo; siamo qui per aiutarlo, ma vogliamo ricordargli che il miglior modo di fare una Costituzione antifascista è quello di fare una Costituzione veramente democratica, anche se questa è, anche e inevitabilmente, una Costituzione anticomunista. Costituzione democratica e antifascista significa necessariamente libertà di pensiero, di parola, di stampa, libertà di riunione e di associazione; rispetto assoluto e indiscusso dei diritti delle minoranze che devono sempre conservare il diritto legale di opporsi alla maggioranza e di fare tutto quanto è legalmente possibile per divenire, a loro volta, maggioranza e prendere il potere. Se su questo siete d'accordo, se potete garantirci che alle riforme per il benessere sociale, che prospettate ai lavoratori, intendete giungere attraverso le tranquille vie della democrazia e della giustizia piena ed eguale per tutti, realizzate da uomini competenti ed onesti, noi siamo qui, decisi a non procurarvi il benché minimo intralcio, disposti a collaborare e anche a scomparire, perché, come già è stato autorevolmente dichiarato da questo settore, nessuno più di noi ha a cuore la sorte futura e i legittimi miglioramenti dei lavoratori italiani, nessuno più di noi mira a risolvere la questione sociale, raggiungendo una più equa distribuzione dei beni concessi da Dio, nessuno più di noi, al di sopra dei propri interessi e della propria persona, pone l'interesse e l'amore per la Patria e per il popolo. Ma, per queste stesse ragioni, nessuno più di noi combatterà strenuamente ogni qualvolta ci sembrerà che, con la violenza e con l'astuzia, voi cercherete di silurare ogni inizio di ripresa, di fiducia e di calma e indebolire l'integrità e l'efficienza delle forme e delle manifestazioni democratiche che sono e rimangono, per noi e per tutti, la sola e naturale difesa della nostra riconquistata dignità di uomini liberi.

È stato dichiarato che la sconfitta è un disastro dovuto alla politica di una determinata classe dirigente che, per egoismo, avrebbe portato il Paese verso la tragedia e il fallimento, di una classe dirigente che non ha saputo vedere e provvedere, anche quando vedere e provvedere doveva. Ora a me sembra che questa classe dirigente che ha fallito, non può essere identificata, come l'onorevole Togliatti fa, con la borghesia, la quale fu sempre considerata da Mussolini come una classe diversa e avversa alla classe dirigente fascista.

La verità è che si pensa e si tenta di sostituire la classe dirigente borghese, che ha fatto l'Italia e che, nella ultima guerra, nonostante la follia del capo e dei gerarchi e la carenza di mezzi e risorse, ha saputo per tre anni resistere ai più potenti imperi del mondo, dichiarandola espressione egoistica del capitalismo privato, e ci si preoccupa di sostituirla, in un momento così difficile, con una classe nuova senza precedenti e senza esperienza, che non è rappresentata da lavoratori, ma da altri borghesi decisi a sfruttare, nel nome dei lavoratori, un capitalismo mostruoso, cento volte più egoista e cento volte più incontrollabile del capitalismo privato: il capitalismo di Stato!

Nella relazione che accompagna il progetto di Costituzione, il Presidente della Commissione dichiara che molti avrebbero desiderato di definire, subito e all'inizio del progetto, l'Italia «Repubblica di lavoratori», e che a tanto si è rinunziato soltanto per non creare parallelismi con altre Costituzioni che hanno forme di economia diverse da quella italiana. A me non sembra che ci sia una gran differenza tra il definire l'Italia, a similitudine della Repubblica sovietica, «Repubblica di lavoratori» come si sarebbe voluto fare, o definirla: «Repubblica che ha per fondamento il lavoro e la partecipazione effettiva di tutti i lavoratori alla organizzazione politica, economica e sociale del Paese», come si è fatto nel primo articolo delle disposizioni generali. Questa definizione premessa a quella della sovranità popolare, quasi si tratti di affermazione che preesista e superi i poteri di questa stessa sovranità (che, pure, è la base naturale di ogni democrazia), a me sembra ispirata da equivoche formalità demagogiche ed in evidente contraddizione con la precedente affermazione di democraticità della Repubblica, la quale importa e comporta la completa eguaglianza di tutti i cittadini nel diritto di partecipare alla direzione della cosa pubblica.

È di suprema utilità ed interessa specificare esattamente ed individuare, fin dal principio, la portata e la finalità delle affermazioni di questo progetto di Costituzione, ad evitare l'impostazione ufficiale di piani inclinati, che ignoriamo (o, meglio, non ignoriamo) a che cosa potrebbero condurci.

È noto che i testi marxisti e i partiti e le masse marxiste danno alla parola «lavoro» e «lavoratori» un significato molto più stretto e limitato di quello comune del vocabolario. La dizione, dunque, può prestarsi a doppie ed ambigue interpretazioni che, in una legge costituzionale, vanno evitate senza altro.

Gli italiani sono, per definizione tradizionale: «lavoratori»; tutta la loro storia è frutto delle loro braccia e del loro ingegno; tutta la loro terra ed infinite altre terre sono intrise del sudore della loro fronte; tutto il progresso della umanità, in ogni campo e in ogni settore, è legato al lavoro italiano.

Se per «lavoro», come è stato già detto qui dentro, deve intendersi e non può non intendersi, al disopra di ogni accezione di lavoro manuale, ogni azione ed ogni attività intese a procurare col braccio e con la mente un guadagno o una soddisfazione all'individuo ed un contributo materiale, intellettuale e morale alla vita comune, io, mi domando: chi è che non lavora in Italia? Tutti lavorano in Italia, o, meglio, tutti aspirano a lavorare, e, forse, il lavoro più degno è quello di coloro che si affaticano a creare ed ampliare ogni attività di lavoro per gli altri, e il più commovente è quello di tanti che lavorano disperatamente a cercare un lavoro, che per tutti non c'è.

Se dunque il lavoro, inteso nel senso ampio e lato di questa nobile parola, è già base e fondamento, e anzi la sola base e la sola speranza della vita italiana; e se la percentuale di quelli che vogliono non lavorare in Italia e che possono permettersi il lusso di avere questa volontà, ammesso che ve ne siano, è talmente irrisoria e trascurabile da non poter formare oggetto di particolari provvedimenti e individuazioni in tema di legge costituzionale, perché dare proprio all'inizio della nostra Costituzione la sensazione di un possibile conflitto e in ogni caso di una differenziazione fra popolo e lavoratori, quando, come già è stato detto, il popolo italiano è un popolo di lavoratori?

A conti fatti, se porre alla base della Costituzione la santità e la indispensabilità del lavoro, unica speranza e unica sostanza di vita per la Repubblica, è doverosamente sacro, la proclamazione di una non identificata classe di lavoratori, privilegiata nei confronti del laborioso popolo italiano, non ha e non può avere che uno scopo demagogico ed elettorale, quello di giocare sull'equivoco e di permettere a qualcuno di dire, basandosi sulla assonanza di nomi fatti — repubblica di lavoratori, partito di lavoratori, camera dei lavoratori: — «Ecco abbiamo già riservato i posti; di qui e solamente di qui si passa in base alla nuova Costituzione; solamente di qui si entra per partecipare alla organizzazione e alla vita del Paese!». (Commenti).

Dopo avere, e giustamente, affermato che il lavoro è il fondamento della Repubblica, più serio e più onesto sarebbe stato di preoccuparsi del problema di procurare il lavoro ai lavoratori italiani, anziché di quello, tanto più facile, di assicurare loro la partecipazione politica, che non potrebbe mai loro mancare in una repubblica ordinata democraticamente e secondo i principî della sovranità popolare.

A me sembra che, dopo aver proclamato la necessità del lavoro, unica e vera fonte della rinascita della Patria, troppo nel progetto in esame e con troppa sorprendente facilità si parla di assegnazioni di lavoro, di possibilità di lavoro, di benefici derivanti da una sempre più diffusa attività di lavoro, dimenticando che l'impiego di tutte le braccia e di tutti gli intelletti disponibili rimane per tutti i paesi in genere, e per il nostro in ispecie, il problema dei problemi.

Dopo le fandonie del fascismo, i cittadini hanno sete di sincerità ed è obbligo della democrazia, e quindi obbligo nostro, di rispondere a questa precipua e legittima esigenza.

Le manovre equivoche continuano. Durante le ultime elezioni fu affermata e diffusa una falsità: la Costituente vi darà pane e lavoro. Nelle prossime si darà vita ad una altra: la Costituzione ha assicurato a tutti il lavoro.

Non è giusto; consci della nostra responsabilità nei confronti del popolo, e assolutamente indifferenti alle sorti dei prossimi ludi elettorali, noi desideriamo che la Costituzione non rappresenti un inganno per nessuno e che i cittadini sappiano che tutti i provvedimenti derivanti dal lavoro italiano, privo di materie prime, sono e rimangono intimamente connessi e legati alla realizzazione di una sempre più vasta collaborazione economica internazionale. Come nell'articolo 4 di queste disposizioni generali è sancito e praticamente dichiarato che l'Italia, più che sulla forza delle sue armi, che non ha e che non può avere, conta, per i problemi della difesa e delle aggressioni, sull'esistenza di un'organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia ai popoli, così, anche per quanto riguarda i problemi del lavoro, occorrerebbe dichiarare in questa Costituzione, che il popolo italiano, per soddisfare le sue sempre crescenti necessità di lavoro, conta sul progressivo incremento di una collaborazione internazionale che renda possibile, nel nome di una superiore giustizia, lo scambio di materie prime con prodotti finiti.

Nessuno Stato, per quanto ricco e attrezzato, può infatti illudersi di vivere rinchiuso in se stesso, separato dalla comunità internazionale. Le follie dell'autarchia ci fanno oggi sorridere.

Mettere il lavoro quale fondamento della nuova Repubblica, va bene; ma le fondamenta, per rispondere alle funzioni di sostegno, debbono a loro volta essere ben poggiate e basate e non è possibile non domandarsi su che cosa poggeremo noi questo «lavoro-fondamento» che figura garantito a tutti i cittadini e sul quale ci affrettiamo ad imporre tutto l'edificio della nuova Repubblica. Il problema del lavoro, considerato soltanto come problema di carattere interno e nazionale, è del tutto irreale e insolubile, e malamente è stato posto a perno principale dell'organizzazione costituzionale.

[...]

Ora, quello che noi desideriamo dalla Costituzione, e che la Costituzione è necessario che ci dia, è un complesso di norme generiche che garantiscano a tutti i cittadini di qualsiasi opinione politica, categoria economica e condizione sociale a cui essi appartengano la sicurezza dei diritti e l'esercizio della libertà.

E questa garanzia ci occorre principalissimamente contro lo Stato. La sicurezza e la difesa della personalità e indipendenza del cittadino affidate alla discrezione dello Stato non ci ispirano alcuna fiducia, perché crediamo che il nuovo Stato italiano, o qualunque altro, non agiranno mai nei confronti dei cittadini con modi e spirito sostanzialmente diversi da quelli con cui agirono, agiscono ed agiranno tutti gli Stati che, autorizzati ad esorbitare dalle semplici funzioni amministrative, hanno, con tutto il loro complesso di uffici e di personale, un solo principalissimo obiettivo, che supera di gran lunga qualsiasi preoccupazione di salvaguardare l'autonomia e la dignità dei cittadini: quello di comandare il Paese e i cittadini nel modo più sicuro e più spiccio, e di continuare a comandarli anche quando non ci sono più le iniziali approvazioni e consensi.

In dipendenza di tutte queste gravi e concrete preoccupazioni, l'amico onorevole Coppa ed io abbiamo presentato il seguente emendamento all'articolo 1°: «Lo Stato italiano ha ordinamento repubblicano, democratico, parlamentare, antitotalitario. Suo fondamento è l'unità nazionale; sua meta la giustizia sociale; sua norma la libertà nella solidarietà umana».

 

   Infine, e in aggiunta a quanto annunciato, si riporta qui di seguito anche uno stralcio della discussione del Settembre 1947 sull'articolo 4, stralcio utilissimo per comprendere il contesto culturale in cui avveniva il dibattito sul tema del lavoro, nonché l'origine delle riserve che sono ancora attuali.

L'estratto si apre e si chiude con due interventi dell’onorevole Colitto, un liberale.

 

“Nella Costituzione, che è un documento giuridico, ma che deve tendere a fini di ordine pratico, si può, peraltro, inserire un canone il quale, esplicitamente, in modo tassativo dica: «Lo Stato riconosce al cittadino il diritto al lavoro»? Egli ritiene di no, perché potrà anche affermarsi che ogni cittadino ha diritto al lavoro; ma a che giova tale affermazione, che vuol dire impegno da parte dello Stato di effettuare un integrale impiego della mano d'opera, se lo Stato ciò non può poi effettuare? L'affermazione va, quindi, fatta non in modo tassativo, ma piuttosto in guisa da esprimere una tendenza.

Pertanto, propone che il secondo articolo sia così formulato:

«Lo Stato ha tra i suoi fini essenziali che all'attività produttiva concorra il maggior numero possibile di cittadini e si riserva di intervenire, stimolando ed eventualmente integrando l'offerta individuale di lavoro».

Nel terzo articolo si è occupato della garanzia che lo Stato deve dare al lavoro in genere ed ai rapporti di lavoro in ispecie. L'articolo è formulato così: «Lo Stato assume e garantisce la tutela dei rapporti di lavoro e con le sue leggi disciplina le forme; i limiti e le condizioni della prestazione di lavoro, affinché essa sia realizzata nel modo più soddisfacente e più vantaggioso per il singolo e per la collettività».

Nella relazione ha sottolineato che, in sede di coordinazione di questi articoli con quelli che saranno formulati dai colleghi, che si occuperanno del problema sindacale, forse non sarà inopportuno proclamare che più che dello Stato è delle categorie il diritto di regolare le forme, i limiti e le condizioni delle prestazioni di lavoro, in modo che la tutela dello Stato appaia, come deve essere, sussidiaria e integrativa dell'opera delle associazioni professionali e non primaria e soffocante, anche se esplicata a fin di bene.

Molè, quanto all'articolo 1, condivide il concetto del relatore, ma adotterebbe la seguente formulazione più semplice: «Il lavoro manuale o intellettuale costituisce un dovere per ogni cittadino».

Il Presidente Ghidini propone il seguente articolo in sostituzione dei primi due formulati dal relatore:

«Il lavoro, conforme alla propria scelta ed alla propria idoneità, è un diritto e un dovere di ogni cittadino».

Colitto osserva che se il lavoro è conforme alla propria scelta, si può anche prescindere dall'idoneità.

Taviani manterrebbe i due criteri di scelta e di idoneità, che, a suo parere, non sono necessariamente in contrasto.

Dichiara di essere favorevole alla affermazione del diritto al lavoro e osserva che come il relatore onorevole Colitto ammette il dovere di lavorare in senso etico, dovrebbe ammettere nello stesso senso il diritto al lavoro. In sostanza, il fine cui deve tendere lo Stato è quello del pieno impiego, cioè del lavoro per tutti. Si intende che con ciò non si riconosce da parte del cittadino un'azione per costringere lo Stato a dargli lavoro, qualora ne sia privo.

Colitto non crede che si possa affermare in un documento di carattere giuridico un diritto al lavoro, dal momento che lo Stato non si trova in condizioni di garantirne l'esercizio. Una simile affermazione, di fronte a milioni di disoccupati, appare come una irrisione. Per questo motivo ha proposto la formula: lo Stato ha <<tra i suoi fini essenziali» quello di dar lavoro al maggior numero di cittadini>>”.